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REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 260/68 DEL CONSIGLIO del 29 febbraio 1968 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario stabilire le condizioni e la procedura in base alle quali i funzionari e gli agenti delle Comunità, nonché le persone alle quali si applica ugualmente l'articolo 13 dei protocolli sui privilegi e sulle immunità, saranno soggetti all'imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti, istituita dal citato articolo 13,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità ai loro funzionari ed agenti, istituita dall'articolo 13, primo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, è stabilita alle condizioni e riscossa secondo la procedura previste dal presente regolamento.

Art. 2

Sono soggetti all'imposta:

le persone alle quali si applica lo statuto dei funzionari o il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, ivi compresi i beneficiari dell'indennità prevista in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, eccettuati gli agenti locali;

i beneficiari di pensioni di invalidità, di anzianità e di reversibilità versate dalle Comunità;

i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio1;

i beneficiari dell’indennità stabilita per il caso di cessazione definitiva dal servizio a norma dell’articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72;

i beneficiari dell’indennità stabilita per il caso di cessazione definitiva dal servizio a norma dell’articolo 4 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72;

i beneficiari dell’indennità stabilita per il caso di cessazione definitiva dal servizio a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73;

i beneficiari dell’indennità stabilita per il caso di cessazione definitiva dal servizio a norma dell’articolo 5 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73;

i beneficiari dell’indennità stabilita per il caso di cessazione definitiva dal servizio a norma dell’articolo 2 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82;

i beneficiari dell’indennità prevista in caso di cessazione definitiva dalle funzioni dall’articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/ 85;

i beneficiari dell’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis del regime applicabile agli altri agenti, nel testo previsto dall’articolo 33 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85;

i beneficiari dell’indennità prevista in caso di cessazione definitiva dalle funzioni dall’articolo 4 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/ 85;

i beneficiari di indennità prevista, in caso di cessazione dal servizio, dall’articolo 4 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2274/872;

i beneficiari dell’indennità prevista, in caso di cessazione definitiva dal servizio, dall’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1857/893;

i beneficiari dell’indennità prevista, in caso di cessazione definitiva dal servizio, dall’articolo 4 del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/954;

i beneficiari dell’indennità prevista, in caso di cessazione definitiva dal servizio, dall’articolo 4 del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2689/955;

i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1746/2002;

i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002;

i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1748/2002.

Art. 3

1. L'imposta è dovuta mensilmente sugli stipendi, salari ed emolumenti di qualsiasi natura versati dalle Comunità ad ogni persona soggetta all'imposta.

2. Tuttavia, dalla base imponibile si escludono le somme e le indennità, forfettarie o meno, che rappresentano il compenso di oneri sostenuti in relazione alle funzioni esercitate.

3.

Le prestazioni e gli assegni di carattere familiare o sociale enumerati in appresso sono dedotti dalla base imponibile:

  1. a) gli assegni familiari:

    l’assegno di famiglia;

    l'assegno per i figli a carico;

    l'indennità scolastica;

    l'assegno di nascita;

  2. b) i soccorsi di carattere sociale;

  3. c) le indennità versate in caso di malattia professionale o di infortunio;

  4. d) la frazione dei versamenti di qualsiasi natura che rappresenta assegni familiari.

L'importo della deduzione effettuata è calcolato tenendo eventualmente conto delle disposizioni dell'articolo 5.

4.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, si opera una detrazione del 10 % per spese professionali e personali sull'importo ottenuto dopo l'applicazione delle disposizioni precedenti.

Per ciascun figlio a carico della persona soggetta all'imposta e per ciascuna persona assimilata a un figlio a carico a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, si effettua una detrazione supplementare equivalente al doppio dell'ammontare dell'assegno per figlio a carico.

5. Le ritenute sulla retribuzione delle persone soggette all'imposta, effettuate a titolo di pensioni o di previdenza sociale, sono dedotte dalla base imponibile.

Art. 4

L’imposta è calcolata sull’ammontare imponibile ottenuto in applicazione dell’articolo 3, senza tener conto della frazione inferiore a 19,91 EUR e applicando, salvo quanto disposto all’articolo 5, le aliquote seguenti:

8,00 % per la frazione compresa tra 19,91 e 351,46 EUR,

10,00 % per la frazione compresa tra 351,47 e 484,09 EUR,

12,50 % per la frazione compresa tra 484,10 e 554,79 EUR,

15,00 % per la frazione compresa tra 554,80 e 629,97 EUR,

17,50 % per la frazione compresa tra 629,98 e 700,67 EUR,

20,00 % per la frazione compresa tra 700,68 e 769,21 EUR,

22,50 % per la frazione compresa tra 769,22 e 839,94 EUR,

25,00 % per la frazione compresa tra 839,95 e 908,48 EUR,

27,50 % per la frazione compresa tra 908,49 e 979,18 EUR,

30,00 % per la frazione compresa tra 979,19 e 1047,72 EUR,

32,50 % per la frazione compresa tra 1047,73 e 1118,45 EUR,

35,00 % per la frazione compresa tra 1118,46 e 1186,99 EUR,

40,00 % per la frazione compresa tra 1187,00 e 1257,69 EUR,

45,00 % per la frazione superiore a 1257,70 EUR6.

Art. 5

Quando agli stipendi, salari ed emolumenti si applica un coefficiente correttore:

l'ammontare di ciascun elemento preso in considerazione per il calcolo dell'imposta, eccettuate le ritenute sulla retribuzione delle persone soggette all'imposta effettuate a titolo di pensioni o di previdenza sociale, si ottiene, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, applicando il coefficiente correttore all'importo dell'elemento cosi come risulta prima dell'applicazione di qualsiasi coefficiente correttore alla retribuzione;

l'ammontare delle detrazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, si ottiene applicando tale coefficiente correttore all'importo delle detrazioni cosi come risultano prima dell'applicazione di qualsiasi coefficiente correttore alla retribuzione;

agli importi delle frazioni di reddito di cui all'articolo 4 si applica tale coefficiente correttore.

Art. 6

1. In deroga alle disposizioni degli articoli 3 e 4:

  1. a) alle somme versate

    a titolo di compenso per le ore di lavoro straordinario,

    per lavori gravosi,

    per servizi eccezionali,

    per invenzioni brevettate,

    ai sensi delle disposizioni degli articoli 56 bis e 56 ter dello statuto dei funzionari,

    a norma delle disposizioni dell’articolo 70 bis dello statuto dei funzionari,

    si applica l'aliquota d'imposta che nel mese precedente quello del pagamento era applicata alla frazione più elevata dell'ammontare imponibile della retribuzione del funzionario.

  2. b) ai versamenti operati per cessazione dal servizio si applica, dopo l'effettuazione delle detrazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, un'aliquota pari ai 2/3 del rapporto esistente, all'atto del versamento dell'ultimo stipendio, tra

    — l'ammontare dell'imposta dovuta e

    — la base imponibile definita nell'articolo 3.

    Queste disposizioni si applicano anche ai versamenti effettuati a norma dell’articolo 4 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72. Queste disposizioni si applicano anche ai versamenti effettuati a norma dell’articolo 5 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73.

2. L'applicazione del presente regolamento non può avere per effetto di ridurre gli stipendi, salari ed emolumenti di qualsiasi natura versati dalle Comunità ad un importo inferiore al minimo vitale definito nell'articolo 6 dell'allegato VIII dello statuto dei fun-zionari delle Comunità.

Art. 7

Quando il versamento soggetto all'imposta si riferisce ad un periodo inferiore a un mese, l'aliquota dell'imposta è quella applicabile al versamento mensile corrispondente.

Quando il versamento soggetto all'imposta si riferisce ad un periodo superiore a un mese, l'imposta si calcola come se tale versamento fosse stato ripartito regolarmente sui mesi ai quali si riferisce.

I versamenti di regolarizzazione che non si riferiscono al mese durante il quale vengono versati sono soggetti all'imposta che avrebbe dovuto colpirli se fossero stati effettuati alla data normale.

Art. 8

L'imposta è riscossa mediante ritenuta alla fonte. Il suo importo è arrotondato al centesimo di euro inferiore.

Art. 9

II gettito dell'imposta è iscritto come entrata nei bilanci delle Comunità.

Art. 10

Le amministrazioni delle istituzioni delle Comunità si concertano per assicurare l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento.

Il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, qualsiasi disposizione utile all'applicazione del presente regolamento.

Art. 11

II presente regolamento è ugualmente applicabile:

ai membri della Commissione,

ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere ed ai relatori aggiunti della Corte di giustizia,

ai membri della commissione di controllo dei conti.

Art. 12

II presente regolamento à applicabile anche ai membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, nonché ai membri del suo personale ed ai beneficiari di pensioni da essa versate, compresi nelle categorie determinate dal Consiglio in applicazione dell'articolo 16, primo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità, per quanto riguarda gli stipendi, salari ed emolumenti nonché le pensioni di invalidità, anzianità e reversibilità versati dalla Banca.