Sez. 1, Sentenza n. 2340 del 10/03/1994 (Rv. 485650 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita | Art. 72 comma quarto legge fall. - Termine anteriore alla dichiarazione di fallimento per la stipulazione del contratto - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 Cost. ed alle ipotesi di revocatoria fallimentare regolate dall'art. 67 legge fall. - Manifesta infondatezza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost. ed alle ipotesi di revocatoria fallimentare regolate dall'art. 67 legge fall., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma quarto, legge fall., nella parte in cui tale disposizione non prevede un termine, anteriore alla dichiarazione di fallimento, entro il quale deve essere stipulato il contratto in relazione al quale al curatore è attribuita la scelta tra esecuzione e scioglimento, atteso che le due norme citate della legge fallimentare riguardano situazioni non omogenee, distintamente regolate dal legislatore in relazione alle diverse sottostanti esigenze (tutela della "par condicio creditorum" nelle ipotesi dell'art. 67 e regolamentazione degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti non ancora compiutamente eseguiti da entrambi i contraenti, nell'ipotesi dell'art. 72, quarto comma).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)