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Sez. 3, Sentenza n. 2503 del 12/02/1986 Ud. (dep. 26/03/1986) Rv. 172256 - 01

PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA A RICHIESTA DELL'IMPUTATO - CONDANNA ALLA SOLA MULTA O AMMENDA - APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE SOSTITUTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172256-01

PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE - IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA A RICHIESTA DELL'IMPUTATO - CONDANNA ALLA SOLA MULTA O AMMENDA - APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE SOSTITUTIVA - ESCLUSIONE.*

Non è applicabile la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria su richiesta dell'imputato, prevista dall'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("modifiche al sistema penale"), quando sia stata inflitta soltanto la multa o l'ammenda. (V. Corte cost. 24 maggio 1984, n. 148; (V. Corte cost. 12 dicembre 1985, n. 350).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)