Sez. L, Sentenza n. 7081 del 24/06/1991 (Rv. 472804 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Computabilità o meno di un determinato emolumento - Accertamento nel corso del rapporto di lavoro - Ammissibilità - Interesse ex art. 100 cod. proc. civ. - Sussistenza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione
L'azione di (mero) accertamento del lavoratore, intesa ad ottenere il superamento di un oggettivo stato d'incertezza circa la computabilità o meno di un determinato emolumento (come il compenso per lavoro straordinario continuativo) nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 297 del 1982, è ammissibile, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., anche nel corso del rapporto di lavoro, tenuto conto, in particolare, che le quote di retribuzione accantonate ai sensi di tale norma sono configurabili come oggetto di un diritto autonomo rispetto al trattamento di fine rapporto, che - come l'indennità di anzianità di cui al vecchio testo dell'art. 2120 cod. civ. - si perfeziona solo con la cessazione del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)