Sez. 5, Sentenza n. 2610 del 22/02/2012 (Rv. 621859 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenze della Corte di cassazione - Revocazione - Errore sulla data di consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario - Errore di fatto - Configurabilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, costituisce errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., quello sulla data di consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario, individuata in un giorno successivo a quello risultante dagli atti di causa, così da determinare l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, trattandosi di errore percettivo circa la inesistenza di un fatto - la precedente, tempestiva attivazione del procedimento notificatorio - invece positivamente e incontrovertibilmente acquisito nella realtà del processo, e che, ove esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)