Sez. 1, Sentenza n. 10303 del 29/04/2010 (Rv. 612709 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Parte offesa dal reato non costituitasi parte civile - Diritto all'equa riparazione - Esclusione - Costituzione di parte civile - Periodo precedente alla costituzione - Rilevanza ai fini del computo della ragionevole durata - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione, il diritto alla trattazione del processo entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, specificamente richiamato dall'art. 2 della legge legge 24 marzo 2001, n. 89, come legittima pretesa di qualsiasi persona che attenda da un tribunale la decisione "sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta" e, quindi, a condizione che la stessa sia parte del processo, con la conseguenza che la persona offesa dal reato, che non riveste tale qualità - pur potendo svolgere un'attività d'impulso particolarmente incisiva nel procedimento penale - non è legittimata a proporre domanda di equa riparazione se non si sia costituita parte civile e che, qualora tale costituzione sia avvenuta, la precedente durata del procedimento non rileva ai fini del computo della ragionevole durata.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge Cost. 24/03/2001 num. 89 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)