diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 787 del 17/05/1967 Ud. (dep. 08/09/1967) Rv. 105285 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - RAGIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105285-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - RAGIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Una ragione di diritto sostanziale puo essere dedotta per la prima volta in Cassazione in quanto a cio non e di ostacolo, in genere, la norma dell'art 525 cod proc pen; ma tale regola non puo trovare applicazione quando le censure abbiano riferimento a situazioni di fatto precluse dall'art 515 stesso codice nel giudizio di secondo grado. (Conf 100609, 103078, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 525, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)