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Sez. 3, Sentenza n. 38890 del 09/10/2024 Cc. (dep. 23/10/2024) Rv. 287015-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Esecuzione del sequestro nei confronti di un ente - Nomina di difensore d'ufficio e informazione di garanzia - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287015-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

L'esecuzione, nei confronti di un ente, del provvedimento di sequestro preventivo non deve essere preceduta, a pena di nullità, dalla nomina di un difensore d'ufficio e dalla notificazione dell'informazione di garanzia, ai sensi degli artt. 40 e 57 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, trattandosi di atto "a sorpresa" per il quale tali adempimenti, analogamente a quanto previsto per l'indagato-persona fisica, sono dovuti solo nel caso in cui il rappresentante della persona giuridica sia presente al compimento dell'atto da parte della polizia giudiziaria e sia sprovvisto di difensore di fiducia.

Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 40, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 57, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 365 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)