Sez. 3, Ordinanza n. 29017 del 11/11/2024 (Rv. 672566-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE | Giudizio di appello - Mancato rispetto del termine a comparire - Conseguenze. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE
In tema di giudizio di appello, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di novanta giorni stabilito dall'art. 163-bis c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile), a cui rinvia l'art. 359 c.p.c., l'atto di citazione è, ai sensi dell'art. 164, comma 1, c.p.c., affetto da nullità, la quale, se non rilevata d'ufficio dal giudice e non sanata, in ipotesi di contumacia dell'appellato determina la nullità della sentenza.
Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)