Sez. 3, Sentenza n. 11017 del 19/05/2011 (Rv. 617806 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE | Ordinanza resa nel corso dell'istruzione - Idoneità a pregiudicare la decisione della causa - Insussistenza - Espletamento di c.t.u. - Rigetto della domanda - Vizio della sentenza - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE
Posto che, a norma dell'art. 177 cod. proc. civ., le ordinanze, comunque motivate, non possono pregiudicare la decisione della causa, non incorre nel vizio di violazione di legge il giudice di appello che abbia disatteso il motivo con il quale l'impugnante lamenti che il giudice di primo grado, dopo aver dato ingresso ad una consulenza tecnica d'ufficio, abbia successivamente ritenuto irrilevanti detti accertamenti, respingendo la domanda. (Nella specie, era stata proposta dall'affittuario la domanda di pagamento dell'indennità prevista dall'art. 17 della legge 3 maggio 1982, n. 203, ma il giudice di primo grado, dopo l'espletamento della c.t.u., aveva ritenuto che non fosse stata fornita prova idonea dell'esecuzione dei miglioramenti con il consenso del concedente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)