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Sez. 5 - , Sentenza n. 1991 del 29/11/2018 Cc. (dep. 16/01/2019) Rv. 274437 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca per equivalente - Art. 2641, comma secondo, cod. civ., in relazione all'art. 2638 cod. civ. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274437-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2641, comma secondo, cod. civ., nella parte in cui sottopone alla confisca per equivalente i beni utilizzati per commettere il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, di cui all'art. 2638 del medesimo codice, per violazione degli artt.3, 27, 42, 117 Cost.(in relazione quest'ultimo all'art.1 del primo protocollo addizionale CEDU e 17 e 49 CDFUE), non sussistendo sproporzione fra la condotta punita da tale disposizione e la confisca per equivalente dei mezzi utilizzati per attuarla.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2641 com. 2, Cod. Civ. art. 2638, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 sexies CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Costituzione art. 42, Costituzione art. 117 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)