Sez. T, Sentenza n. 6969 del 23/03/2026 (Rv. 678310-02)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE | Imposte dirette - Beni pubblici in concessione - Contributi per il miglioramento o ampliamento degli stessi - Sopravvenienze attive ex art. 88, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione - Ammortamento - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE
Ai fini delle imposte dirette, i contributi erogati al concessionario per sostenere la realizzazione di interventi di miglioramento o ampliamento di beni pubblici, destinati ad essere gratuitamente devoluti all'ente concedente alla scadenza del rapporto, non costituiscono sopravvenienze attive ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, valendo piuttosto a ridurre il costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui si riferiscono, sicché il concessionario può dedurre a titolo di ammortamento soltanto il costo effettivamente rimasto a suo carico, al netto dei contributi percepiti.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)