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Sez. 1, Sentenza n. 8257 del 27/02/2026 Cc. (dep. 03/03/2026) Rv. 289525-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Giudizio di legittimità - Produzione di documenti costituenti prova nuova o introduttivi di nuovi elementi di valutazione relativi a prove già raccolte - Ammissibilità - Esclusione - Deducibilità delle circostanze in essi rappresentate con richiesta di riesame - Possibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289525-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, i documenti che costituiscono "prova nuova" o che apportano nuovi elementi di valutazione in relazione a prove già raccolte non possono essere prodotti nel giudizio di legittimità instaurato a seguito di ricorso avverso i provvedimenti di convalida o di proroga del trattenimento, potendo invece le circostanze in essi rappresentate essere fatte valere in ogni tempo dall'interessato attraverso lo specifico strumento del riesame ex artt. 15, par. 3, direttiva 2008/225/CE e 9, par. 5, direttiva 2013/33/UE, in quanto il sindacato giurisdizionale sulla misura in oggetto non è idoneo alla formazione del giudicato.

Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1 lett. F, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Direttive Commissione CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15 com. 3, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 33 art. 9 com. 5, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)