Sez. 3, Sentenza n. 2196 del 28/05/1977 (Rv. 385915 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PROVA LIBERATORIA - MANCANZA - PRESUNZIONE DI EGUALE COLPA DEI CONDUCENTI - MANCANZA DI DANNI PER UNO DEI VEICOLI - IRRILEVANZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PROVA LIBERATORIA - MANCANZA - PRESUNZIONE DI EGUALE COLPA DEI CONDUCENTI - MANCANZA DI DANNI PER UNO DEI VEICOLI - IRRILEVANZA.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n 205 del 22 dicembre 1972, la quale, con immediata efficacia nei giudizi ancora pendenti, ha dichiarato illegittimo il secondo comma dell'art 2054 cod civ, nella parte in cui esclude la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di veicoli scontratisi, in difetto di danni reciproci, detta presunzione opera anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti nello scontro non abbia riportato alcun danno. (Conf 4212/74, mass n 372882).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)