Sez. 3, Sentenza n. 2719 del 29/10/1966 (Rv. 325186 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - IN GENERE - COMPENSATIVI PER SOMME DI DENARO - PRESUPPOSTI - LIQUIDITA ED ESIGIBILITA DEL CREDITO - NECESSITA - MOROSITA - IRRILEVANZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - IN GENERE - COMPENSATIVI PER SOMME DI DENARO - PRESUPPOSTI - LIQUIDITA ED ESIGIBILITA DEL CREDITO - NECESSITA - MOROSITA - IRRILEVANZA.*
Gli interessi dovuti per crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro costituendo il corrispettivo del vantaggio che il debitore ritrae nel trattenere presso di se la somma dovuta decorrono dalla data in cui il credito e divenuto liquido ed esigibile senza che sia necessaria - come e invece, per gli interessi moratori - la messa in mora del debitore ed a prescindere dalla colpevolezza o meno del ritardo. (Conf 1167/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)