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Sez. 2, Sentenza n. 308 del 07/02/1972 (Rv. 356162 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - PRESTAZIONI LAVORATIVE EFFETTUATE DA UN PARENTE NELL'AMBITO DELLA CONVIVENZA FAMILIARE - PRESUNZIONE DI GRATUITA - SUSSISTENZA DI UN EFFETTIVO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ONERE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1972-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356162-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - PRESTAZIONI LAVORATIVE EFFETTUATE DA UN PARENTE NELL'AMBITO DELLA CONVIVENZA FAMILIARE - PRESUNZIONE DI GRATUITA - SUSSISTENZA DI UN EFFETTIVO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ONERE PROBATORIO.*

Nel caso di lavoro domestico presso stretti congiunti, nel quadro della convivenza avente gli aspetti della comune vita familiare, le prestazioni lavorative dipendono normalmente da motivi di solidarieta affettiva e di gratitudine, e sono assistite dalla presunzione di gratuita, presunzione che non puo considerarsi vinta dalla corresponsione del vitto, dell'alloggio e di altre utilita, quali manifestazioni, anch'esse, della mutua assistenza nell'ambito della convivenza familiare, ma soltanto dalla prova rigorosa della esistenza, nonostante l'ambiente in cui si esplica l'attivita lavorativa, di un effettivo rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione. (V 304'72, mass n 356158; 1475'71, mass n 351782).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2242 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)