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Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie

Testo in vigore al

Art. 22

1. E' in facolta' del Ministro per l'interno o del prefetto, di fare intervenire nelle adunanze rispettivamente del Consiglio superiore e del Consiglio provinciale di sanita', senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee ai predetti consessi.

Art. 23

1. Ai componenti del Consiglio superiore di sanita' e dai Consigli provinciali di sanita', estranei all'amministrazione dello Stato, puo' essere assegnata una indennita' giornaliera nella misura stabilita con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

2. Ai componenti dei predetti Consigli che facciano parte dell'amministrazione dello Stato, quando non siano chiamati nei Consigli medesimi in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, puo' essere assegnata una diaria che e' stabilita con decreto ministeriale, entro i limiti preveduti nell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

3. Ai componenti dei Consigli anzidetti che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono inoltre dovute le indennita' di viaggio e di soggiorno che, per i funzionari dello Stato, sono stabilite dalle disposizioni in vigore, e per gli altri componenti sono determinate con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

Capo VI. Dell'ufficio sanitario provinciale

Sezione I. Del medico provinciale

Art. 24

1. Il medico provinciale esercita le attribuzioni a lui demandate dal presente testo unico e da altre leggi e regolamenti, ed inoltre:

  1. a) informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la sanita' pubblica nella provincia e propone i provvedimenti necessari;

  2. b) propone la convocazione del Consiglio provinciale di sanita' per gli affari sui quali, per legge, deve essere sentito;

  3. c) propone i provvedimenti di competenza del prefetto relativi al personale sanitario, agli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorita' sanitaria ed agli esercenti non autorizzati;

  4. d) da' voto sulle deliberazioni dei consorzi per il servizio medico-chirurgico e per quello ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra medici e amministrazioni comunali, enti morali e privati per ragioni di servizio;

  5. e) da' parere sui progetti di edifici scolastici e su quelli per la costruzione e l'acquisto, l'adattamento e il restauro di campi sportivi, piscine, bagni pubblici e simili;

  6. f) si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari, ai sensi dell'art. 40, su tutto cio' che riguarda l'igiene e la sanita' pubblica;

  7. g) vigila sui servizi sanitari e sulle condizioni igieni che dei comuni, sugli istituti sanitari della provincia e sulle esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari;

  8. h) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, riferendone al prefetto;

  9. i) vigila sugli istituti ed i laboratori ove si compiono esperimenti sopra animali;

  10. l) redige la relazione annuale sull'andamento dei servizi sanitari e sullo stato sanitario della provincia;

  11. m) riceve dagli esercenti la professione di medico chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze che possano interessare la sanita' pubblica e sugli aborti, fermo restando l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del Codice penale e dell'art. 4 del Codice di procedura penale.

2. Quando nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato, per il quale si debba procedere di ufficio, deve farne denunzia mediante rapporto.

Art. 25

1. Nelle Province dove manchi temporaneamente il medico provinciale, il prefetto puo' affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto all'ufficiale sanitario del capoluogo o ad altro medico componente del Consiglio provinciale di sanita'.

Sezione II. Del veterinario provinciale

Art. 26

1. Il veterinario provinciale fa parte dell'ufficio sanitario provinciale e sovraintende al servizio veterinario; pertanto:

  1. a) riceve le denunzie delle malattie infettive ai sensi delle disposizioni di polizia veterinaria;

  2. b) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle malattie infettive degli animali;

  3. c) informa il prefetto sull'andamento del servizio e il medico provinciale su tutto quanto riguarda la salute e l'igiene degli animali nella provincia in rapporto alla sanita' pubblica;

  4. d) esercita la vigilanza veterinaria nella provincia per la applicazione dei provvedimenti di profilassi e di polizia veterinaria e compie le necessarie ispezioni;

  5. e) da' voto sulle deliberazioni dei consorzi relative al servizio veterinario, sulle contestazioni fra i veterinari e i municipi, i corpi morali e i privati per ragioni di servizio;

  6. f) propone al prefetto i provvedimenti disciplinari a carico dei veterinari comunali;

  7. g) redige la relazione annuale sull'andamento del servizio veterinario della provincia.

Art. 27

1. Il prefetto puo' incaricare uno o piu' veterinari di coadiuvare il veterinario provinciale in altri comuni della provincia, quando l'estensione della provincia stessa e la quantita' del bestiame in essa esistente lo richiedano.

2. Nelle Province dove manchi temporaneamente il veterinario provinciale, il prefetto puo' affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto al direttore dell'Istituto zooprofilattico, laddove esista, o al capo dei servizi veterinari del Comune capoluogo o ad un veterinario componente il Consiglio provinciale di sanita'.

Sezione III. Dei servizi sanitari per scali marittimi, per le frontiere di terra e per gli aeroporti

Art. 28

1. Nei porti e negli aeroporti del Regno, sono stabiliti uffici di sanita'.

2. Nei porti abilitati a tutti i servizi di sanita' marittima e nelle stazioni di sanita' marittima, il servizio e' affidato ad apposito personale tecnico appartenente ai ruoli dell'ammistrazione della sanita' pubblica.

3. Negli altri porti e scali provvede il prefetto mediante incarichi.

4. Al servizio sanitario di frontiera ed agli aeroporti, nonche' alla eventuale istituzione di uffici temporanei per bisogni straordinari, provvede il prefetto secondo le ordinanze e le istruzioni emanate dal Ministero dell'interno.

Art. 29

1. Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, e' tenuto a sottostare alle formalita' sanitarie prescritte nel regolamento di sanita' marittima.

2. Sono estese alle infrazioni delle disposizioni contenute nel predetto regolamento la competenza del capitano del porto di arrivo, stabilita nel Codice per la marina mercantile e la procedura stabilita nel Codice stesso.

3. Le pene pecuniarie, inflitte in base alle disposizioni del presente articolo, debbono essere versate prima della partenza della nave.

4. Qualora questa avvenga prima che il giudizio sia stato definito, il capitano della nave deve versare presso l'ufficio di porto un deposito di garanzia nella somma determinata dall'autorita' marittima locale entro il limite massimo indicato nell'art. 358.

Art. 30

1. Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, e' tenuto al pagamento di un diritto di pratica sanitaria nella misura stabilita nella tabella n. 1, annessa al presente testo unico.

2. Il diritto di pratica sanitaria e applicato con le stesse norme e modalita' della tassa e sopratasse di ancoraggio, di cui al capo IV della legge 23 luglio 1896, n. 318, e successive modificazioni.

Art. 31

1. Il comandante di aeromobile che approda in un aeroporto dello Stato e' tenuto a sottostare alle misure sanitarie stabilite nell'apposito regolamento, che e' emanato dal Ministro per l'interno di concerto con quello per l'aeronautica.

Art. 32

1. Alla visita sanitaria degli animali, delle carni e dei prodotti ed avanzi animali che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, si provvede mediante veterinari di confine e di porto.

2. Detti veterinari debbono proibire l'ingresso nello Stato degli animali affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo, nonche' delle carni e dei prodotti od avanzi animali riconosciuti non sani.

3. Debbono proibire del pari l'uscita dal Regno degli animali riconosciuti affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo.

4. La visita alla frontiera e' soggetta alla percezione di un diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori, nella misura stabilita nella tabella n. 2 annessa al presente testo unico.

5. E' fatta eccezione per i soli animali importati per l'alpeggio e per la svernatura, per i quali la visita e' gratuita.

6. Gli animali vivi, anche se in transito, sono soggetti alla visita all'entrata nel Regno ed al pagamento del relativo diritto.

7. I prodotti ed avanzi animali in transito con diretta destinazione ad altri paesi sono esenti dalla visita e dal pagamento del diritto fisso.

8. Salva l'applicazione dell'articolo 47 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, per la importazione, l'esportazione e il transito dei cani e dei gatti al seguito dei viaggiatori non e' previsto l'obbligo della visita sanitaria al confine. I cani e i gatti al seguito dei viaggiatori per essere ammessi alla importazione o al transito devono essere scortati da un certificato di origine e di sanita' rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato di provenienza.

9. Il certificato di cui al comma precedente deve contenere la dichiarazione che l'animale e' stato visitato prima della partenza ed e' stato riconosciuto clinicamente sano ed inoltre le altre indicazioni in ordine alle garanzie sanitarie che saranno determinate dal Ministro per la sanita' con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

10. L'esenzione della visita sanitaria al confine puo' essere estesa con ordinanza del Ministro per la sanita' ad altre specie di animali al seguito dei viaggiatori. Con la medesima ordinanza sono disposte le modalita' e le garanzie sanitarie alle quali sono subordinati l'importazione ed il transito dei suddetti animali.

Capo VII. Dell'ufficio sanitario comunale e dei servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria nei comuni

Sezione I. Dell'ufficiale sanitario comunale e delle sue attribuzioni

Art. 33

1. I comuni provvedono isolatamente o uniti in consorzio al servizio di vigilanza igienica e di profilassi.

2. Il prefetto puo' promuovere di ufficio la costituzione di tali consorzi.

3. Ai consorzi, preveduti in questo articolo, si applicano le disposizioni stabilite, in materia di consorzi, dal testo unico della legge comunale e provinciale, in quanto non sia provveduto nella Sezione IV del presente capo.

4. Quando, per lo scarso numero della popolazione, per le condizioni economiche del comune e per le difficolta' di comuni razioni con i comuni contermini, non sia possibile provvedere al servizio di vigilanza igienica e di profilassi nei sensi indicati nel primo comma, il prefetto puo' affidare temporaneamente le funzioni di ufficiale sanitario al medico condotto.

5. Uno speciale regolamento, emanato dal prefetto ed approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita', determina le norme generali per il servizio di vigilanza igienica nella provincia e per gli ufficiali sanitari.

Art. 34

1. L'ufficiale sanitario, sia comunale che consorziale, e' nominato dal prefetto in seguito a pubblico concorso.

2. Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia.

3. Il concorso puo' essere indetto per singoli Comuni quando si tratti di Comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie o di Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo, o di Comuni che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio, la spesa per il concorso.

4. Possono partecipare al concorso pubblico per il posto di ufficiale sanitario coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio della professione, purche' non abbiano oltrepassato trentadue anni di eta', e indipendentemente dal limite predetto:

  1. a) i medici provinciali ed i medici provinciali aggiunti che prestino da almeno tre anni servizio effettivo nell'Amministrazione della sanita' pubblica;

  2. b) gli aiuti e gli assistenti di ruolo degli istituti universitari di igiene delle facolta' di medicina e chirurgia;

  3. c) i sanitari, nominati in seguito a concorso, che alla data del bando prestino servizio sia come ufficiale sanitario, sia come medici presso uffici sanitari comunali o presso reparti medico-micrografici di laboratori provinciali di igiene e profilassi.3336

Art. 35

1. Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita' previa autorizzazione del Ministro per l'interno, puo' far precedere al concorso pubblico, per le sedi indicate nel terzo comma dell'articolo precedente, un concorso per titoli fra ufficiali sanitari in servizio con nomina definitiva conseguita a seguito di concorso.

2. Sono anche ammessi al concorso i medici provinciali e i medici provinciali aggiunti che prestino, da almeno sei anni, servizio effettivo nell'Amministrazione della Sanita' pubblica.

Art. 36

1. Il prefetto nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi.

2. La Commissione giudicatrice forma la graduatoria dei candidati risultati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita e osservate le preferenze stabilite per legge.

3. E in facolta' della Commissione predetta di dichiarare inefficace l'esito del concorso stesso per uno o piu' posti messi a concorso.

4. Il prefetto approva la graduatoria e provvede alla nomina dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa e in rapporto ai comuni per i quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere.

5. In caso di mancata accettazione da parte del prescelto o di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, sono nominati successivamente, secondo l'ordine della graduatoria stessa, gli altri concorrenti dichiarati idonei.

6. Le spese del concorso sono a carico dei Comuni interessati. Il riparto delle spese e' fatto con decreto del prefetto.

Art. 37

1. La nomina al posto di ufficiale sanitario in seguito a concorso e' fatta, in via di esperimento, per un biennio, trascorso il quale, il prefetto, sentito il podesta' od il presidente del consorzio interessato ed il Consiglio provinciale di sanita', provvede, entro il termine massimo di sei mesi, alla nomina definitiva o alla dimissione.

2. Il decreto dei prefetto col quale si provvede alla dimissione deve essere motivato genericamente.

3. Il periodo di prova e' ridotto ad un anno per coloro che, alla data del bando di concorso, prestino servizio in un comune o consorzio di comuni in qualita' di ufficiali sanitari con nomina definitiva.

4. I provvedimenti del prefetto, adottati ai sensi del presente articolo, dei precedenti art. 34 e 35 e del quarto e quinto comma dell'art. 36, sono definitivi.

Art. 38

1. L'ufficiale sanitario, assunto in servizio in via di esperimento, presta dinanzi al prefetto, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedelta' ai propri doveri.

2. La formula della promessa e' la seguente:
«Prometto che saro' fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osservero' lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempiro' a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignita' dell'impiego.
«Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterro' ad associazioni o partiti la cui attivita' non si concili coi doveri del mio ufficio.
«Prometto che adempiro' a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria».

3. Dopo ottenuta la nomina definitiva presta, sotto pena di decadenza, il seguente giuramento:
«Giuro che saro' fedele al Re ed ai suoi Reali successori che osservero' lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato che adempiro' a tutti gli obblighi del mio ufficio con deligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignita' dell'impiego.
«Giuro che non appartengo ne' apparterro' ad associazioni o partiti, la cui attivita' non si concilii coi doveri del mio ufficio.
«Giuro che adempiro' a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria».

Art. 39

1. Gli ufficiali sanitari dipendono dal podesta' o dal presidente del Consorzio e, come ufficiali governativi, dipendono direttamente dall'autorita' sanitaria provinciale, della quale eseguiscono gli ordini.

Art. 40

1. L'ufficiale sanitario:

  1. a) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune o dei comuni consorziati e ne tiene informato il medico provinciale;

  2. b) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone al podesta' e al medico provinciale;

  3. c) denunzia al podesta' e al medico provinciale ogni trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del Codice di procedura penale;

  4. d) riferisce sollecitamente al podesta' e al medico provinciale tutto cio' che, nell'interesse della sanita' pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti;

  5. e) assiste il podesta' nell'esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorita' comunale, sia dalle autorita' superiori;

  6. f) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni del medico provinciale.

Art. 41

1. Gli stipendi degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali nominati in seguito a concorso, sono deliberati, tenuto conto della importanza del servizio, dal Consiglio comunale. In ogni caso, gli stipendi minimi non possono essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271, ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. E' riconosciuto, a tutti gli effetti di carriere ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali.

2. Contro il provvedimento del Consiglio comunale e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale.

Art. 42

1. Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano all'ufficiale sanitario, e' dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato.

2. Il prefetto, entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanita', i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, e le modalita' del versamento da parte dei privati nonche' della liquidazione.

3. COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 1955, N. 854.