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Sez. 1, Sentenza n. 7164 del 29/11/1983 (Rv. 431771 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ) - ESENZIONI E RIDUZIONI - IN GENERE - ESENZIONE PREVISTA DALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 717/1965 SUGLI INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431771-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ) - ESENZIONI E RIDUZIONI - IN GENERE - ESENZIONE PREVISTA DALL'ART. 14 DELLA LEGGE N. 717/1965 SUGLI INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

L'esenzione decennale dall'imposta sulle società, prevista dallo art. 14 primo comma della legge 26 giugno 1965 n. 717 sugli interventi per il Mezzogiorno, opera in favore di tutte le società che si costituiscano nei territori indicati dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950 n. 646 e che abbiano come scopo sociale nuove iniziative produttive nei territori stessi, mentre l'attuazione di tale scopo non configura un presupposto del beneficio, così come la sua mancata attuazione nel decennio non ne comporta decadenza. (Conf 2840/82, mass n 420718).*

Riferimenti normativi: Legge 10/08/1950 num. 646 art. 3, Legge 26/06/1965 num. 717 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)