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Sez. 3, Sentenza n. 6852 del 16/12/1988 (Rv. 461099 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO DAL CONTRATTO - RECESSO DEL CONCEDENTE EX ART. 1627 COD. CIV. - RILASCIO - SUCCESSIVO AL TERMINE DELLA ANNATA AGRARIA - OBBLIGO DI RICONSEGNA DEL FONDO - RITARDO NEL RILASCIO - DANNI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI - RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1988-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461099-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO DAL CONTRATTO - RECESSO DEL CONCEDENTE EX ART. 1627 COD. CIV. - RILASCIO - SUCCESSIVO AL TERMINE DELLA ANNATA AGRARIA - OBBLIGO DI RICONSEGNA DEL FONDO - RITARDO NEL RILASCIO - DANNI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI - RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE.*

Nel caso di recesso del concedente da contratto di affitto agrario ex art. 1627 cod. civ., la disposizione prevista nel secondo comma dell'art. 47 della legge n. 203 del 1982 - secondo cui il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva - essendo volta soltanto ad evitare una brusca interruzione dell'attività produttiva agricola, non esonera il conduttore dalla responsabilità per gli eventuali danni arrecati al concedente medesimo per il ritardo nel rilascio a partire dal momento in cui, scaduto il termine legale di preavviso, è sorta l'obbligazione di riconsegnare il fondo, il cui inadempimento costituisce fatto di per sè suscettibile di produrre un danno risarcibile eccedente il corrispettivo dovuto per contratto (art. 1591 cod. civ.) e, quindi, idoneo per una condanna generica, restando salvo nel successivo giudizio di liquidazione l'accertamento sull'esistenza effettiva di danni risarcibili e sul loro concreto ammontare.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1627, Cod. Proc. Civ. art. 278, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)