Sez. U, Sentenza n. 3342 del 15/07/1989 (Rv. 463394 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE - INFRAZIONE EDILIZIA - SANZIONE PECUNIARIA - APPLICAZIONE SUCCESSIVA ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 20 - OPPOSIZIONE - DEDUZIONE DELL'INCOMPETENZA DEL SINDACO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
URBANISTICA - GIURISDIZIONE - INFRAZIONE EDILIZIA - SANZIONE PECUNIARIA - APPLICAZIONE SUCCESSIVA ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 20 - OPPOSIZIONE - DEDUZIONE DELL'INCOMPETENZA DEL SINDACO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Con riguardo a sanzione pecuniaria amministrativa per edificazione abusiva, irrogata dal sindaco prima della nuova disciplina introdotta dalla legge 28 gennaio 1977 n. 10, l'opposizione dello intimato, diretta a denunciare l'incompetenza del sindaco, per essere competente il tesoriere comunale, è devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, atteso che, rispetto alla suddetta deduzione, non è configurabile una situazione di carenza di potere nell'adozione del provvedimento sanzionatorio, né quindi, una posizione di diritto soggettivo dell'opponente. (V 7450/83, mass n 432068).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)