Sez. 3, Sentenza n. 6965 del 22/05/2001 (Rv. 546880 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DURATA - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO | Erede non convivente - Esclusione - Detenzione precaria dell'immobile - Occupante senza titolo - Configurabilità - Conseguenze - Azioni di rilascio e per responsabilità extracontrattuale - Esperibilità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DURATA - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO
L'erede non convivente del conduttore di immobile adibito ad abitazione non gli succede nella detenzione qualificata e poiché il titolo si estingue con la morte del titolare del rapporto - analogamente al caso di morte del titolare dei diritti di usufrutto, uso o abitazione - quegli è un detentore precario della "res locata al de cuius", sì che nei suoi confronti sono esperibili le azioni di rilascio per occupazione senza titolo e di responsabilità extracontrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1614, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1146, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)