diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 38991 del 10/06/2010 Ud. (dep. 04/11/2010) Rv. 248850 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Creazione di fonte di pericolo per l'altrui incolumità - Obbligo di prestare le garanzie di controllo e di protezione anche in favore dei terzi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248850-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

Il datore di lavoro che, con una propria condotta, abbia determinato l'insorgere di una fonte di pericolo, è titolare di una posizione di garanzia inerente ai danni provocati non soltanto ai propri dipendenti, ma anche ai terzi che frequentano le strutture aziendali. (Fattispecie in tema di esposizioni ad amianto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)