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Sez. U, Sentenza n. 51 del 13/02/2001 (Rv. 543796 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ | Pubblica di acquedotto - Realizzazione dell'opera idraulica in assenza di una regolare procedura ablatoria - Conseguente imposizione di fatto della servitù - Risarcimento del danno - Criteri e modalità - Fissati dall'art. 1038 cod. civ. - Applicazione in via analogica - Ammissibilità - Conseguenze - In tema di "fasce laterali".
Stato
decisa il 2001-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543796-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ

In materia di imposizione di fatto di servitù pubblica di acquedotto, a seguito di realizzazione dell'opera idraulica senza una regolare procedura ablatoria, trova applicazione analogica l'art. 1038 cod. civ., che distingue, ai fini della determinazione dell'indennità, tra le parti fisicamente occupate dall'opera idraulica e quelle costituenti le cosiddette fasce di rispetto necessarie per lo spurgo e per la manutenzione delle condotte, stabilendo che per le prime sia corrisposto al proprietario l'intero valore e per le altre soltanto la metà di tale valore, tenuto conto della possibilità, espressamente riconosciuta al proprietario stesso dal secondo comma, di continuare a sfruttarle economicamente e di rimuovere e trasportare il materiale ammucchiato "purché senza danno dell'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione". Pertanto, il giudice adito con azione di risarcimento non può, senza incorrere in violazione della norma in parola, adottare per le fasce laterali di rispetto, lo stesso criterio indennitario prescritto dal primo comma per la superficie direttamente interessata dalla condotta, salvo che non ricorrano particolari circostanze in forza delle quali sia totalmente esclusa per esse quella utilizzabilità, sia pure limitata, prevista e consentita dal secondo comma dell'art. citato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1038

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)