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Sez. 2, Sentenza n. 166 del 18/01/1967 (Rv. 325877 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - OMESSO ESAME DELL'ISTANZA - VIZIO DI OMESSA PRONUNZIA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1967-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325877-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - OMESSO ESAME DELL'ISTANZA - VIZIO DI OMESSA PRONUNZIA - INSUSSISTENZA.*

La riunione delle cause e il simultaneus processus, per l'economia dei giudizi e l'uniformita dei giudicati, sono ispirati a motivi di mera opportunita, la cui valutazione e rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Sede di legittimita. Non puo, pertanto, configurarsi il vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia qualora il giudice non abbia esaminato la richiesta di riunione, la quale puo essere, peraltro, disattesa per implicito, in quanto incompatibile con la motivazione che sorregge la decisione. (Cfr. N.320392, 2443-65, 1862-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)