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Sez. L, Sentenza n. 6143 del 27/06/1994 (Rv. 487211 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - Presso il procuratore costituito | Notificazione del ricorso per cassazione presso il procuratore indicato per il giudizio di primo grado, ma sostituito da altro per il giudizio di appello - Inesistenza - Conseguenze - Costituzione della controparte - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487211-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - Presso il procuratore costituito

La notifica del ricorso per cassazione presso il procuratore domiciliatario della controparte indicato per il giudizio di primo grado, anziché presso l'altro dalla stessa designato, in sostituzione del primo, per il giudizio di appello, è inesistente e determina l'inammissibilità dell'impugnazione, nonostante la costituzione della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)