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Sez. 3, Ordinanza n. 7313 del 19/03/2024 (Rv. 670459-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE | Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento del danno - Documentazione attestante la data di inizio del corso - Produzione in primo grado - Omessa spettanza del diritto in relazione alla data suddetta - Deduzione in appello - Mera difesa - Conseguenze - Divieto ex art. 345, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione. RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670459-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE

In tema di diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE (riassuntiva di precedenti direttive), in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, qualora il medico attore abbia allegato l'anno di inizio del corso sulla base di documentazione prodotta in primo grado, la deduzione in grado d'appello, da parte della difesa erariale, della mancata spettanza del compenso in ragione del suddetto dato temporale integra mera difesa in iure, come tale non assoggettata al divieto di nuove eccezioni ex art. 345, comma 2, c.p.c.

Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)