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Sez. 5, Sentenza n. 697 del 15/01/2007 (Rv. 595992 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Società cooperative per la costruzione e acquisto di case popolari ed economiche a favore dei soci - Esenzione ex art. 25 d.P.R. n. 643 del 1972 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie - Requisiti - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595992-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)

In tema di INVIM, l'esenzione di cui all'art. 25, secondo comma, lett. b), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie ("per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche a favore dei propri soci") indicate dall'art. 16 del t. u. delle leggi sull'edilizia economica e popolare, approvato con r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, riguarda le sole cooperative effettivamente in possesso dei requisiti mutualistici, come individuati dal d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, in materia di cooperazione - art. 26: divieto di distribuzione di dividendi superiori all'interesse legale; divieto di distribuzione di riserve; devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, detratti capitali ed interessi, a scopi di pubblica utilità -, obbligatoriamente iscritte nel registro prefettizio (art. 13). Benché la norma di esenzione dettata dall'art. 25 del d.P.R. n. 643 del 1972 non operi alcun richiamo alle condizioni fissate in via generale dall'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per l'applicazione delle agevolazioni tributarie per la cooperazione, la necessaria sussistenza di tali condizioni è connaturata al carattere di ente mutualistico di una cooperativa per la costruzione di alloggi economici e popolari, come definita dal d.lgs. C.P.S. n. 1577 del 1947, e trova conferma nell'estensione, disposta dall'art. 29, comma 5, del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, delle agevolazioni previste dal d.P.R. n. 601 del 1973 a tutte gli enti mutualistici, i cui statuti siano conformi alle condizioni previste dall'art. 26 del d.lgs. C.P.S. n. 1577 del 1947. (Nella specie, il giudice di merito, in presenza di clausola statutaria che prevedeva la costruzione di alloggi per villeggiatura e svago dei soci, al fine di accertare se la veste mutualistica fungesse da copertura ad una normale attività imprenditoriale, aveva richiesto alla società contribuente la dimostrazione dell'iscrizione nel registro prefettizio; non essendo stata fornita tale prova, né potendosi altrimenti presumere la sussistenza delle condizioni di mutualità, la cooperativa era stata correttamente considerata alla stregua di una società imprenditoriale, come tale assoggettata all'obbligo di pagamento dell'INVIM decennale, comportando la mera veste cooperativistica solo una presunzione di spettanza delle agevolazioni, non confortata nella specie dagli elementi probatori indicati).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 com. 2 lett. B CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 14, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 16 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 13 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 26, Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 29, Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)