Sez. L, Ordinanza n. 18093 del 02/07/2024 (Rv. 671853-02)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Licenziamento collettivo - Individuazione dei lavoratori - Limitazione della scelta ad una unità produttiva - Ammissibilità - Condizioni - Fungibilità delle mansioni - Oneri di deduzione e prova a carico dei lavoratori - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, ove la ristrutturazione della azienda interessi una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l'individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore, salva l'idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti della azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l'onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui era onere della datrice di lavoro dimostrare l'infungibilità delle mansioni di Supervisor Direct Sales svolte in passato dalla lavoratrice licenziata rispetto a quelle di District Supervisor di altri lavoratori non coinvolti dalla procedura di licenziamento collettivo).
Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)