Sez. L - , Sentenza n. 24814 del 16/08/2022 (Rv. 665468 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Decontribuzione ex art. 2 del d.l. n. 67 del 1997, conv. dalla l. n. 135 del 1997 applicabile "ratione temporis" - Premi aziendali di produzione - Nozione - Premio presenza - Inclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In materia di decontribuzione concernente la retribuzione di risultato ex art. 2 del d.l. n. 67 del 1997, conv. dalla l. n. 135 del 1997, applicabile "ratione temporis", i premi di presenza previsti dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, rientrano nella nozione di premi aziendali di produzione e sono, pertanto, esclusi dalla contribuzione, trattandosi di meccanismi volti ad incrementare la retribuzione individuale perseguendo l'interesse alla crescita dell'azienda in termini di produttività e di qualità delle prestazioni lavorative.
Decreto Legge 25/03/1997 num. 67 art. 2, Legge 23/05/1997 num. 135 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)