Sez. 5 - , Sentenza n. 24664 del 16/08/2023 (Rv. 668630 - 01)
COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE | Disposizioni diritto UE - Difformità tra le versioni linguistiche - Criteri di interpretazione - Funzione dei “considerando”- Fattispecie. TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE - In genere.
COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE
La formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di una disposizione di diritto unionale, che va realizzata in funzione del sistema e della finalità della normativa; ne deriva che, in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche, è consentito far riferimento ai "considerando" che, pur non contenendo enunciati precettivi, svolgono la funzione di spiegare le ragioni dell'intervento normativo e ne integrano la motivazione. (Nella specie, la S.C. confermando la sentenza della corte territoriale, ha affermato che il regolamento CE n. 1214 del 2000, nonostante i refusi presenti nel dispositivo del testo in lingua italiana, consentiva, grazie alle indicazioni contenute nei "considerando", l'individuazione del termine di l'efficacia dei titoli all'esportazione dei prodotti trasformati a base di granturco).
Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 08/06/2000 num. 1214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)