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Sez. 3 - , Sentenza n. 29485 del 14/11/2019 (Rv. 655829 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Prelazione limitata ad una porzione del fondo - "Denuntiatio" indicante il prezzo complessivo del fondo - Efficacia - Esclusione - Fondamento e conseguenze.
Stato
decisa il 2019-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655829-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema di contratti agrari, non è dato riconoscere alcun effetto traslativo ad una prelazione effettuata ex art. 8 della l. n. 590 del 1965 dall'affittuario di una porzione del fondo agrario in relazione alla comunicazione di una "denuntiatio-proposta" (ed al connesso preliminare) avente ad oggetto invece l'offerta di vendita dell'intero fondo (senza distinzione della porzione condotta in affitto) con indicazione di un unico prezzo globale, atteso che l'omessa specificazione del prezzo dei singoli lotti impedisce al prelazionario di esercitare il proprio diritto, potendo al più riconoscersi alla dichiarazione resa da quest'ultimo la funzione di mera "contro-proposta".

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)