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Sez. 1, Sentenza n. 13662 del 22/07/2004 (Rv. 574813 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE | Riconoscimento di sentenze straniere - Legge n. 218 del 1995 - Requisiti - Competenza giurisdizionale del giudice straniero - Presupposti.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574813-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE

In base alle regole desumibili dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, la competenza giurisdizionale del giudice straniero, che abbia pronunciato la sentenza del cui riconoscimento in Italia si discuta, deve ritenersi sussistente non solo quando nel Paese straniero il convenuto abbia la residenza o il domicilio o vi abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio (art. 64, comma 1, lettera a, in relazione all'art. 3, comma 1, della legge n. 218 del 1995), ma anche quando ricorra uno dei criteri di collegamento previsti dagli artt. 3, comma 2, e 4, della medesima legge, e quindi sia nell'ipotesi in cui sussista una deroga convenzionale della giurisdizione a favore del giudice straniero o vi sia stata accettazione espressa o tacita della giurisdizione stessa da parte del convenuto, sia nell'ipotesi in cui la competenza debba essere affermata in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e succ. modif., quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione (a prescindere, in quest'ultimo caso, dal fatto che la sentenza sia stata emessa dal giudice di uno Stato aderente alla Convenzione di Bruxelles).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 27/09/1968

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)