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Sez. L, Sentenza n. 7483 del 24/07/1990 (Rv. 468341 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - SENTENZA N. 1143 DEL 1988 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PORTATA - OMESSO O RITARDATO INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO ATTESTANTE L'INFERMITÀ - EFFETTI - GIUSTIFICATO MOTIVO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468341-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - SENTENZA N. 1143 DEL 1988 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PORTATA - OMESSO O RITARDATO INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO ATTESTANTE L'INFERMITÀ - EFFETTI - GIUSTIFICATO MOTIVO - RILEVANZA.*

In tema di indennità di malattia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1143 del 1988 - dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 2 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito, con modificazioni in legge n. 33 del 1980), nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981 n. 155 - è consentito al lavoratore addurre un giustificato motivo dello omesso o ritardato invio del certificato medico attestante l'infermità, essendo venuta meno la configurabilità di tale adempimento come Onere alla cui inottemperanza consegue automaticamente la perdita del diritto all'indennità. (V 798/87, mass n 455972).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 2 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)