Sez. 1, Sentenza n. 18559 del 08/07/2025 (Rv. 674914-03)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE | Elettorato passivo - Amministratore responsabile dello scioglimento dell'ente locale - Incandidabilità sopravvenuta alla rielezione nel turno elettorale successivo allo scioglimento - Effetti.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE
In tema di elettorato passivo, l'art. 16 del d.lgs. n. 235 del 2012 completa la disciplina dell'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, sicché la sopravvenuta incandidabilità dell'amministratore responsabile dello scioglimento del consiglio comporta, oltre alla decadenza dalla carica riassunta medio tempore, la sua ineleggibilità per il turno o i due turni successivi allo scioglimento stesso, a seconda dell'applicabilità, ratione temporis, del menzionato art. 143, comma 11, nella formulazione anteriore o posteriore alle modifiche apportategli dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif., dalla l. n. 132 del 2018.
Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 16, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 28 com. 1 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)