Aggiunte, e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'art. 3 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono aggiunti i seguenti commi:
"Con l'assegno vitalizio di benemerenza sono concessi tutti gli assegni accessori previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.
L'assegno stesso e' riversibile.
L'assegno previsto dagli articoli 1 e 2 non e' cumulabile con la eventuale pensione di guerra concessa per lo stesso titolo. E' in facolta' degli interessati di optare per il trattamento piu' favorevole".
Art. 2
1. Dopo il quarto comma dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e' aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni precedenti si applicano anche ai sanitari ospedalieri".
Art. 3
1. All'art. 7 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e' aggiunto il seguente comma:
"Le domande per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 4, 5 e 6 dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".
Art. 4
1. L'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e' sostituito dal seguente:
"Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri per l'interno, la giustizia e il tesoro, la quale sara' composta:
a) di un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di Corte di appello, presidente;
b) di un magistrato della Corte dei conti;
c) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri sopraindicati;
d) di due rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.
La composizione della Commissione e' integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto a voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Al presidente, ai membri ed al segretario della Commissione predetta spettano i compensi previsti per il Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.
Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro membri votanti. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza e a parita' di voti prevale quello del presidente.
Le deliberazioni della Commissione non sono soggette a gravame".
Art. 5
1. Alla copertura del maggiore onere di lire 1.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 630 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - MORO - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO