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Sez. 3, Ordinanza n. 23220 del 28/08/2024 (Rv. 671959-01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - COMUNICAZIONE (CONTENUTO E FORMA) | Azioni relative alla prosecuzione o alla estinzione del rapporto locatizio - Legittimazione passiva del conduttore cedente - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671959-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - COMUNICAZIONE (CONTENUTO E FORMA)

Con riferimento alla cessione del contratto di locazione, per tutte le azioni attinenti alla prosecuzione o alla estinzione del rapporto locatizio permane, sul piano processuale, la legittimazione passiva dell'originario conduttore, qualora il cedente non sia stato liberato dal locatore ceduto.

Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36, Cod. Civ. art. 1408, Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)