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REGOLAMENTO (CEE) N. 1164/89 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 1989 relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

Testo in vigore al

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3995/872, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, e l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio3, modificato dal regolamento (CEE) n. 2059/844 ha fissato le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa; che spetta alla Commissione adottare le relative modalità di applicazione;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime di aiuto occorre poter distinguere il lino destinato principalmente alla produzione di fibre da quello destinato principalmente alla produzione di semi; che questo obiettivo può essere conseguito indicando le sementi dalle quali possono essere ottenuti questi due tipi di lino; che nella stessa ottica occorre indicare, per la canapa, le varietà aventi tenore di tetraidrocannabinolo non superiore ai limiti fissati dal regolamento (CEE) n. 619/71 nonché determinare le modalità della rilevazione di questo tenore;

considerando che, per evitare il rischio di frodi è opportuno precisare alcune condizioni per la concessione dell'aiuto;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 619/71, gli Stati membri devono instaurare un regime di controllo che garantisca che il prodotto per il quale l'aiuto è richiesto risponde alle condizioni stabilite per la concessione del medesimo; che le dichiarazioni relative alle superfici di semina e le domande di aiuto presentate dai produttori devono pertanto contenere un minimo di indicazioni necessarie ai fini di tale controllo; che, allo scopo di semplificare l'applicazione del regime dell'aiuto, occorre disporre che, qualora il produttore abbia concluso un contratto di coltura per il lino tessile, la domanda di aiuto sia corredata da una copia di tale contratto;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 619/71 prevede un controllo in loco e per sondaggio delle dichiarazioni e delle domande di aiuto summenzionate; che, per essere efficace, tale controllo deve riguardare un numero significativo di dichiarazioni e di domande; che occorre prevedere disposizioni uniformi per la concessione dell'aiuto nei casi in cui le superfici accertate al momento del controllo non coincidano con quelle indicate nelle dichiarazioni di superficie e nelle domande di aiuto;

considerando che, tenuto conto della situazione esistente negli Stati membri, è opportuno prevedere che, per la concessione dell'aiuto per il lino tessile nei casi in cui il contratto di coltura non sia stato stipulato, gli Stati membri applichino un sistema di certificati di produzione o di contratti registrati; che, ai fini della corretta applicazione di tale sistema, è necessario precisare le indicazioni minime che devono figurare in detto certificato;

considerando che è opportuno stabilire una serie di disposizioni uniformi per il pagamento dell'importo dell'aiuto;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70, possono essere adottate, al fine di promuovere lo smercio dei prodotti di lino, misure comunitarie intese a favorire l'utilizzazione delle fibre di lino e dei prodotti da esse ottenuti;

considerando che, ai fini di una corretta gestione, è opportuno che le azioni decise dalla Commissione per promuovere il consumo delle fibre di lino siano attuate nel quadro di un programma particolareggiato, elaborato previa consultazione degli Stati membri e, se del caso, degli ambienti professionali interessati; che, allo stesso scopo, è necessario prevedere la realizzazione pratica delle azioni suddette secondo procedure appropriate alle caratteristiche tecniche delle varie azioni;

considerando che la valutazione delle varie proposte presentate nell'ambito delle procedure adottate deve essere effettuata secondo criteri che consentano una scelta ottimale; che, a tal fine, appare indicata la procedura di gara pubblica o ristretta; che per le azioni richiedenti una conoscenza molto approfondita del settore del lino, l'intesa diretta con le organizzazioni di categoria o interprofessionali può tuttavia rivelarsi la formula più idonea allo scopo;

considerando che è opportuno che gli Stati membri siano informati delle scelte della Commissione, nonchè dello svolgimento delle azioni prescelte;

considerando che, per motivi di chiarezza, è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 771/74 della Commissione1, modificato dal regolamento (CEE) n. 2807/882, e sostituirlo con il presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione