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Sez. 4, Sentenza n. 4760 del 15/01/1974 Ud. (dep. 09/07/1974) Rv. 127378 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTINFORTUNISTICHE - INDIVIDUAZIONE DELL'OBBLIGATO IN CONCRETO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127378-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTINFORTUNISTICHE - INDIVIDUAZIONE DELL'OBBLIGATO IN CONCRETO - NECESSITA.*

L'individuazione del soggetto penalmente responsabile della mancata attuazione delle misure di prevenzione antinfortunistiche deve essere fatta tenendo conto non gia dell'astratta qualificazione giuridica dei rapporti esistenti tra i diversi soggetti inseriti nell'impresa, ma delle mansioni disimpegnate in concreto da ciascuno di essi. (fattispecie in cui era riconosciuto all'imputato la qualifica di capo squadra sulla base delle prove raccolte, addebitandogli, in tale qualita, l'omessa interruzione della corrente sulla conduttura in prossimita della quale erano eseguiti i lavori che determinarono una scarica mortale per uno degli operai).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)