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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 89 del 1980

Decisione
decisa il 1980-06-05, depositata il 1980-06-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:89
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16285

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Diritto a pensione di riversibilità spettante alle figlie dell'assicurato o del pensionato defunto
  • Perdita per effetto di susseguente matrimonio
  • Illegittimità già dichiarata
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 140/1979.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a), del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia) promossi con ordinanze dei Pretori di Brescia e di Mantova, emesse il 2 e il 22 maggio 1979 nei procedimenti civili vertenti tra Penna Angela e l'INPS e tra Riderelli Rosa e l'INPS, iscritte ai nn. 492 e 658 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 237 e 332 del 1979. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe citate è stata sollevata dai Pretori di Brescia e Mantova la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a, del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, nella parte in cui sancisce la perdita del diritto alla pensione di riversibilità a carico della previdenza sociale, nei confronti delle figlie dell'assicurato o del pensionato che, successivamente, si siano maritate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che la medesima questione è stata decisa con sentenza di questa Corte n. 140 del 1979, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a, del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a, del d.lg. lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 140 del 1979. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze