Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 89 del 1980
Massime (1)
Massima n. 16285
- Previdenza e assistenza sociale
- Diritto a pensione di riversibilità spettante alle figlie dell'assicurato o del pensionato defunto
- Perdita per effetto di susseguente matrimonio
- Illegittimità già dichiarata
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 140/1979.
Norme impugnate
- art. 3, lett. a) decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a), del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia) promossi con ordinanze dei Pretori di Brescia e di Mantova, emesse il 2 e il 22 maggio 1979 nei procedimenti civili vertenti tra Penna Angela e l'INPS e tra Riderelli Rosa e l'INPS, iscritte ai nn. 492 e 658 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 237 e 332 del 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe citate è stata sollevata dai Pretori di Brescia e Mantova la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a, del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, nella parte in cui sancisce la perdita del diritto alla pensione di riversibilità a carico della previdenza sociale, nei confronti delle figlie dell'assicurato o del pensionato che, successivamente, si siano maritate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che la medesima questione è stata decisa con sentenza di questa Corte n. 140 del 1979, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a, del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a, del d.lg. lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 140 del 1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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