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Sez. 5, Sentenza n. 2606 del 22/02/2012 (Rv. 621468 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta sul valore aggiunto - Impianti e manufatti cimiteriali - Assoggettabilità ad imposta - Opere realizzate tramite un atto concessorio rilasciato dal Comune - Operazioni esenti - Configurabilità - Interventi realizzati tramite convenzioni stipulate tra soggetti privati - Imponibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621468-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di IVA, l'art. 26-bis del d.l. 28 dicembre 1989, n. 415 (convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38), nel prevedere che "gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria" stabilisce, secondo l'art. 1 comma, 14 del d.l. di interpretazione autentica 30 dicembre 1991, n. 417 (conv. in legge 6 febbraio 1992, 66) la regola dell'assoggettamento ad IVA delle operazioni relative ai predetti manufatti, salvo che costituiscano oggetto di concessione, nel qual caso è esclusa la natura commerciale dell'attività. Ne consegue che le operazioni esenti dall'applicazione dell'imposta sono solo quelle poste in essere tramite un atto concessorio rilasciato dal Comune, in qualità di titolare di tali beni ed unico possibile concedente, ma non le convenzioni stipulate tra soggetti privati, che sono sottoposte ad imposizione in conformità ai principi enunciati con la decisione della Corte di giustizia CE n. 231 del 17 ottobre 1989, che, interpretando l'art. 4 n. 5 della direttiva 17 maggio 1977 n. 77/388/CEE, ha precisato che sono esenti da tributo solo le attività svolte dagli enti di diritto pubblico nell'ambito del regime giuridico loro proprio, escluse le attività da essi svolte in forza dello stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati, nei confronti dei quali opera la presunzione di commercialità prevista dall'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/12/1989 num. 415 art. 26 lett. BI, Decreto Legge 30/12/1991 num. 417 art. 1 com. 14, Legge 28/02/1990 num. 38 CORTE COST., Legge 06/02/1992 num. 66, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 21/10/1975 num. 803 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)