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Sez. 1, Ordinanza n. 413 del 21/02/1978 Cc. (dep. 04/04/1978) Rv. 138487 - 01

MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - REVOCA ANTICIPATA - PROVVEDIMENTI DELLA SEZIONE DI SORVEGLIANZA - RICORSO PER CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART 71 TER LEGGE N 354 DEL 1975 - INAMMISSIBILITA - RICORSO IN APPELLO AI SENSI DELL'ART 640 COD PROC PEN - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138487-01

MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - REVOCA ANTICIPATA - PROVVEDIMENTI DELLA SEZIONE DI SORVEGLIANZA - RICORSO PER CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART 71 TER LEGGE N 354 DEL 1975 - INAMMISSIBILITA - RICORSO IN APPELLO AI SENSI DELL'ART 640 COD PROC PEN - AMMISSIBILITA.*

Contro i provvedimenti della Sezione di sorveglianza in materia di revoca anticipata delle misure di sicurezza non e ammesso il ricorso per Cassazione di cui all'art 71 ter legge 26 luglio 1975, n 354, bensi il ricorso alla Corte di appello che gia, ai sensi dell'art 640 cod proc pen, era proponibile contro i provvedimenti del giudice di sorveglianza, competente nella suddetta materia dopo la sentenza n 110 del 1974 della Corte costituzionale e sino all'entrata in vigore della legge n 354 citata.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 207 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 640, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)