Sez. 6, Sentenza n. 2740 del 06/02/1997 Ud. (dep. 21/03/1997) Rv. 207533 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Reato plurioffensivo - Sussistenza - Soggetto che effettua o promette la prestazione - Qualifica di persona offesa dal reato - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO
Nel reato di millantato credito persona offesa non è solo la pubblica amministrazione, ma altresì colui che effettua o promette la prestazione: invero elemento essenziale della condotta criminosa è anche la lesione dell'integrità patrimoniale del soggetto vittima della millanteria.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)