Sez. 1, Sentenza n. 1274 del 26/04/1968 (Rv. 332823 - 01)
BENI IMMATERIALI- DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETA INTELLETTUALE) - DIRITTI MORALI - LESIONE - SANZIONE IPOTIZZABILE A CARICO DELL'AUTORE DELLA LESIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESTENSIONE - LIMITI - PROVA- LIQUIDAZIONE EQUITATIVA.*
BENI IMMATERIALI- DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETA INTELLETTUALE) - DIRITTI MORALI - LESIONE - SANZIONE IPOTIZZABILE A CARICO DELL'AUTORE DELLA LESIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESTENSIONE - LIMITI - PROVA- LIQUIDAZIONE EQUITATIVA.*
La lesione del diritto di autore, come diritto alla paternita della opera, puo dar luogo, al pari di ogni altro diritto della personalita, ad una duplice sanzione e cioe, da un canto, all'ordine di cessazione del fatto lesivo ed al compimento delle attivita dirette ad eliminare le conseguenze nocive all'onore e alla reputazione dell'autore (quali, ad esempio, la pubblicazione della sentenza che accerta la violazione del diritto d'autore o il ripristino dell'opera deformata o mutilata), ma, dall'altro canto, anche al risarcimento del danno, qualora dalla lesione del diritto sia derivato un pregiudizio economico al soggetto che ne e titolare. Quanto al risarcimento del danno, esso, in conseguenza della violazione del diritto morale di autore, puo essere di due specie - a)del danno patrimoniale, quando dal pregiudizio alla reputazione dell'autore gli derivi anche un pregiudizio alla vita di relazione o all'attivita produttiva oppure una diminuzione dei vantaggi economici che il soggetto avrebbe potuto trarre da altre sue attivita od opere b)del danno non patrimoniale (cd 'danno moralè) quando la subita violazione del suo diritto morale abbia recato all'autore anche una sofferenza sul piano psicologico. Soltanto in relazione a questa seconda categoria di danno la risarcibilita e limitata, ai sensi dell'art. 2059 cod.civ.ai soli casi determinati dalla legge e, cioe, - in difetto di norme specifiche- alla sola ipotesi che il fatto lesivo sia configurabile come reato, a norma dell'art. 185, secondo comma cod.pen.. la risarcibilita e, invece, illimitata quando si tratta di danno patrimoniale, anche se prodotto dalla lesione non del diritto alla utilizzazione dell'opera, ma del diritto alla paternita dell'opera, ossia del diritto di autore come diritto della personalita. La prova di tale danno ben puo essere tratta anche da presunzioni (purche adeguate ed univoche), ed esso puo essere liquidato anche con valutazione equitativa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 158, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 166, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 168, Cod. Civ. art. 7, Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2577
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)