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Sez. L, Sentenza n. 20319 del 10/10/2016 (Rv. 641495 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASSEMBLEA | Dipendenti Ferrovie dello Stato - Art. 4 del Contratto aziendale del 16 aprile 2003 - Richiesta di autorizzazione ad assemblea sindacale - Luogo esterno non preventivamente individuato - Diniego - Condotta antisindacale - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641495-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASSEMBLEA

In tema di esercizio del diritto di riunione di cui all'art. 20 st.lav., non è antisindacale il comportamento delle Ferrovie dello Stato, che abbiano negato l'autorizzazione allo svolgimento di assemblea sindacale in luogo "esterno" ad una sede aziendale, in quanto l'art. 4, punto 2.2., del contratto aziendale di gruppo FS del 16 aprile 2003, contenente una disciplina migliorativa rispetto a quella di legge, stabilisce che, in caso di indisponibilità di idoneo locale aziendale, i responsabili sindacali delle unità produttive interessate debbono congiuntamente individuare un locale adatto ad ospitarla, sicché è necessaria l'indicazione di un luogo specifico dove tenere l'assemblea, non identificabile in un mero spazio aperto.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST., Contr. Coll. 16/04/2003 art. 2, Contr. Coll. 16/04/2003 art. 4 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)