Sez. L - , Sentenza n. 2978 del 08/02/2021 (Rv. 660346 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE (CATEGORIE DI DIPENDENTI: IMPIEGATI, SALARIATI, TESORIERI, CASSIERI) | Stabilizzazione di personale ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006 - Autorizzazione governativa - Necessità - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE (CATEGORIE DI DIPENDENTI: IMPIEGATI, SALARIATI, TESORIERI, CASSIERI)
In tema di pubblico impiego privatizzato, il personale a tempo determinato che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, ha diritto alla stabilizzazione, senza che ad essa osti la mancata richiesta dell'autorizzazione governativa da parte dell'ente (nella specie, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), trattandosi di diritto sancito da fonte normativa di rango primario.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)