Sez. L, Sentenza n. 15497 del 02/07/2009 (Rv. 608885 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE | Indicazione della sentenza impugnata - Requisito dell'atto di appello - Esclusione - Individuazione - Oggetto della domanda - Accertamento - Spettanza al giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE
In materia di appello, fra i requisiti dell'atto di impugnazione non è prevista, a differenza di quanto stabilito dall'art. 366, n. 2, cod. proc. civ. per il giudizio di cassazione, l'indicazione della sentenza impugnata, la cui individuazione attiene all'oggetto della domanda e, al contenuto dell'impugnazione proposta, restando i relativi accertamenti, non censurabili in sede di legittimità se congruamente motivati, di spettanza del giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)