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Sez. 5 - , Ordinanza n. 24474 del 05/10/2018 (Rv. 650710 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | IVA di gruppo - Nozione di "eccedenza detraibile" ex art. 73 d.P.R. n. 633 del 1972 - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650710-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, nel regime applicabile "ratione temporis", anteriore alla l. n. 244 del 2007, rientrano tra le eccedenze detraibili da trasferire dalle società del gruppo alla controllante anche quelle maturate negli anni precedenti l'attivazione di detto regime, che non potevano essere utilizzate dalle singole società, controllate e controllante, per una autonoma ed individuale compensazione, in quanto l'espressione "eccedenza detraibile", di cui all'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, deve essere riferita puramente e semplicemente a quella maturata, a prescindere dall'anno nel quale sono sorti i crediti che la compongono.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)