Sez. 1, Sentenza n. 46560 del 27/06/2017 Cc. (dep. 10/10/2017) Rv. 271175 - 01
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Presentazione della domanda di grazia - Mancata decisione sull'istanza - Differimento dell'esecuzione della pena per un termine superiore a sei mesi - Possibilità - Esclusione.
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE
In caso di presentazione di domanda di grazia, il differimento dell'esecuzione della pena non può superare complessivamente sei mesi, decorrenti dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche nell'ipotesi in cui la decisione sulla domanda non sia stata assunta in questo lasso di tempo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 com. 1 n. 1, Cod. Pen. art. 147 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)