Sez. 1, Sentenza n. 9625 del 20/05/1986 Ud. (dep. 23/09/1986) Rv. 173782 - 01
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - CONTESTAZIONE DI TENTATO SPACCIO DI STUPEFACENTI IN MODICHE QUANTITÀ - CONDANNA PER DETENZIONE DI MODICHE QUANTITÀ. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA CORRELAZIONE - INSUSSISTENZA.*
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - CONTESTAZIONE DI TENTATO SPACCIO DI STUPEFACENTI IN MODICHE QUANTITÀ - CONDANNA PER DETENZIONE DI MODICHE QUANTITÀ. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA CORRELAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Non sussiste violazione dell'Obbligo della correlazione tra accusa e sentenza qualora l'imputato a cui sia stato contestato il delitto di tentato spaccio di modiche quantità di stupefacenti sia condannato per il reato di detenzione di modica quantità di droga, perché la distribuzione di sostanze stupefacenti ha per presupposto la detenzione come potere di disposizione della stessa e, perciò, lo spaccio costituisce una modalità di Esercizio di tale potere, onde la detenzione è un minus rispetto alla cessione, alla vendita e alla distribuzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)