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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31404 del 02/12/2019 (Rv. 656257 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Patrocinio a spese dello Stato - Onorario e spese al difensore - Liquidazione - Riferimento ai "valori medi" della tariffa professionale di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Portata.
Stato
decisa il 2019-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656257-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)